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Postrume e C.A.R.
Decennali Postume e C.A.R.

Coperture Assicurative per rischi di esecuzione

- C.A.R. Legge 210
- C.A.R. Appalti Pubblici
- Decennale Merloni
- Postuma Appalti Pubblici


Cosa sono i Rischi Tecnologici?

Con questo rischio si intende il pericolo per l’uomo e per l’ambiente che può derivare da una serie di attività produttive collegate a lavori sulle infrastrutture e sulle reti tecnologiche.

Le polizze assicurative  relative a questo segmento si possono suddividere in tre settori:

- beni in costruzione
- beni in esercizio
- beni dopo la costruzione

Le Polizze assicurano il patrimonio necessario per svolgere l’attività produttiva o commerciale da eventi quali incendio, furto, fenomeni naturali incluso il terremoto o guasti delle macchine.
Polizze per Appalti Privati e Pubblici
DECENNALE POSTUMA MERLONI
La Legge n. 210 02.08.04 ed il successivo decreto attuativo Dlgs 122 del 20.06.05 pongono a carico del costruttore l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile e dei danni a terzi, ai sensi dell’art. 1669 Codice Civile.

La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
COMPROMESSO DECENNALE POSTUMA APPALTI PUBBLICI
L’Assicurazione copre l’immobile nei primi dieci anni di vita successivi al termine dei lavori, includendo i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A, e derivanti da:  rovina totale o parziale -  gravi difetti costruttivi , purché detti eventi siano derivanti, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata.
Per l'efficacia dell copertura sarà necessario presentare il certificato di collaudo definitivo dell’opera ed eventuali altri documenti pattuiti.
Il contratto ha durata decennale ed è stipulato senza tacito rinnovo.
C.A.R. LEGGE 210 (L. n° 210/2004)
La base di questa polizza è costituita dalla copertura prevista dallo Schema Ministeriale 2.3, integrata da alcune estensioni, concesse a titolo oneroso.
Le principali estensioni previste sono:
  • danni da errori di progettazione o di calcolo;
  • precipitazioni, alluvioni, inondazione, allagamento;
  • danni da scavo aperto;
  • danni da vibrazione;
  • danni a cavi o condutture sotterranei di proprietà di terzi;
  • maggiori costi per lavoro straordinario.
Per quanto riguarda la Sezione 1 dei Danni Materiali le partite sono:
  • Opere ed impianti permanenti (costo stimato di ricostruzione, partita obbligatoria);
  • Opere ed impianti preesistenti (somma a primo rischio, concordata, facoltativa);
  • Costi di demolizione e sgombero (somma a primo rischio, concordata, facoltativa).
 Alla Sezione 2 di Responsabilità Civile la copertura è determinata da un massimale concordato
C.A.R. APPALTI PUBBLICI
D.M. 123 del 12/03/2004 - D.lgs. 12/04/2006 n° 163 'Codice dei contratti pubblici' art. 75 - D.P.R. 554 del 21/12/1999 Schema di polizza tipo 2.3.
Per la costruzione di opere pubbliche, la Legge formula un percorso procedurale tipico per l’individuazione dell’esecutore dei lavori, che stipulerà poi il contratto di appalto.
In sostanza, l’assicurazione deve coprire i danni che l’esecutore abbia provocato sia all'amministrazione che a terzi pur adempiendo pienamente e correttamente alle sue prestazioni contrattuali; è pertanto esclusa la responsabilità dell’esecutore in tutti quei casi in cui i danni siano procurati da cause a lui non imputabili, come difetti di progettazione, le cause di forza maggiore, le azioni di soggetti estranei.
Non sono tuttavia escluse richieste di estensione da parte delle stazioni appaltanti alla copertura dei difetti di progettazione, delle cause di forza maggiore, delle azioni di terzi. Possono inoltre venire richieste altre estensioni di garanzia quali ad esempio: danni causati da natanti o aeromobili, danni a cose dovuti a vibrazioni, rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, danni a cavi e condutture sotterranee.


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